02/01/2023
Come diventare insegnante: requisiti concorsi, graduatorie, abilitazione. In arrivo novità per la fase transitoria
Come si diventa insegnante di ruolo? La legge 79/2022
riforma il percorso per diventare insegnanti con i nuovi concorsi. Nella presentazione
delle linee programmatiche il ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe
Valditara ha annunciato modifiche alle procedure concorsuali e una fase
transitoria per risolvere il problema del precariato.
Nuovo sistema di reclutamento
Il nuovo sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo
per i docenti della scuola secondaria si articola in:
un percorso universitario e accademico abilitante di
formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA
un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o
interregionale
un periodo di prova in servizio di durata annuale con test
finale e valutazione conclusiva
Concorso: requisiti
Nell’ambito del nuovo sistema, la partecipazione al concorso
rappresenta il secondo step per diventare docenti nella scuola secondaria di
primo e secondo grado. I concorsi, ricordiamolo, ai sensi dell’art. 59/10 del
DL 73/2021 (convertito in legge n. 106/2021) vanno banditi con cadenza annuale.
Requisiti ordinari
Ai sensi del novellato articolo 5 del D.lgs. 59/2017, come
modificato dall’articolo 44 del DL n. 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022),
possono partecipare al concorso gli aspiranti in possesso dei seguenti
requisiti:
1. per i posti comuni:
laurea (magistrale o magistrale a ciclo unico oppure diploma
AFAM di II livello oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le
classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) + abilitazione
specifica per la classe di concorso di partecipazione (abilitazione che si
consegue tramite il percorso universitario e accademico abilitante di
formazione iniziale di cui sopra);
2. per i posti di ITP:
laurea oppure diploma AFAM di I livello (oppure titolo
equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data
di indizione del concorso) + abilitazione specifica per la classe di concorso
di partecipazione (abilitazione che si consegue tramite il percorso
universitario e accademico abilitante di formazione iniziale di cui sopra);
sino all’a.s. 2024/25 (ai sensi dell’articolo 22/2 del
D.lgs. 59/2017), titolo di studio che dà accesso alla classe di concorso, ossia
con il solo diploma;
3. per i posti comuni e di ITP:
titolo di studio d’accesso alla classe di concorso + tre annualità
di servizio (ai sensi dell’art. 11/14 della legge 124/99), anche non
continuative, svolte negli ultimi cinque anni presso le scuole statali, di cui
una specifica ossia prestata nella classe di concorso di partecipazione (il
predetto servizio va maturato entro il termine di presentazione delle istanze
di partecipazione al concorso);
4. per i posti di sostegno:
– titolo di specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità.
Requisiti fase transitoria
Il DL 36/2022 prevede anche una fase transitoria di
assunzione sino al 31 dicembre 2024. Durante tale fase, possono partecipare al
concorso gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti:
titolo di studio d’accesso alla classe di concorso + almeno
30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale (tali
aspiranti completeranno il predetto percorso e conseguiranno l’abilitazione
durante il primo anno contratto a tempo determinato);
titolo di studio d’accesso alla classe di concorso + 24 CFU
(richiesti quale requisito d’accesso al concorso secondo il previgente
ordinamento) conseguiti entro il 31 ottobre 2022 (tali aspiranti completeranno
il percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale e
conseguiranno l’abilitazione durante il primo anno contratto a tempo
determinato).
Abilitati e non abilitati
Dunque, la partecipazione al concorso, quando la riforma
andrà a regime, è permessa sia agli abilitati che ai non abilitati, lo stesso
dicasi durante la fase transitoria; la differenza sta nel fatto che, durante la
fase transitoria, i non abilitati devono essere in possesso di almeno 30
CFU/CFA del suddetto percorso universitario o dei 24 CFU/CFA richiesti
precedentemente, mentre strutturalmente i non abilitati dovranno aver svolto i
tre anni di servizio, come sopra indicato.
Ricordiamo su questo punto che si attende il DPCM previsto
dalla legge. Sarebbe dovuto arrivare entro il 31 luglio ma allo stato attuale
non c’è traccia. Sarà il prossimo Governo ad occuparsene e non è escluso che possano
esserci modifiche rispetto a quanto previsto.
Concorso: prove
Il concorso (ai sensi del D.lgs. n. 59/2017, come modificato
dal DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, e dal DL n. 36/2022,
convertito in legge n. 79/2022) si articola in:
prova scritta, consistente in più quesiti a risposta aperta
(ciò per i concorsi banditi a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge 79/2022 e in attesa che vengano emanate le linee guida sulla metodologia
di redazione dei quesiti, da parte dell’apposita commissione istituita con
decreto del Ministro dell’Istruzione);
prova orale, nella quale si accertano, oltre alle conoscenze
disciplinari, le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento anche
attraverso un test specifico;
valutazione dei titoli;
graduatorie di merito degli abilitati, stilata in base ai
punteggi delle prove e dei titoli, in cui entrano a far parte anche gli idonei
(provvedimento quest’ultimo previsto sempre dal DL 36/2022, che ha novellato al
riguardo il DL 73/2021);
graduatorie di merito dei non abilitati, stilata in base ai
punteggi delle prove e dei titoli; sottolineiamo che il DL 36/2022 ha previsto
l’inserimento in GM degli idonei solo per la graduatoria degli abilitati.
Evidenziamo che, sino al 31 dicembre 2024, la prova scritta
può essere preceduta da una prova preselettiva d’accesso (alla medesima prova
scritta); a tal fine, entro trenta
giorni dal bando di concorso, il Ministro dell’Istruzione propone la predetta
prova preselettiva al Presidente del Consiglio dei Ministri, che emana il
relativo decreto.
Le graduatorie di merito sono 2
Al termine del concorso, come detto sopra, viene stilata la
graduatoria di merito, in realtà le graduatorie sono due:
quella dei docenti che hanno partecipato al concorso con
l’abilitazione;
quella dei docenti che hanno partecipato al concorso senza
abilitazione: docenti con titolo di studio e 3 anni di servizio (vedi sopra),
requisiti previsti strutturalmente; docenti con titolo di studio e 30 CFU/CFA
ovvero 24 CFU/CFA (vedi sopra), requisiti previsti per la sola fase
transitoria.
I vincitori di concorso abilitati sono immessi in ruolo con
precedenza rispetto ai vincitori non abilitati. Questi ultimi, inoltre, sono
assunti in servizio solo se residuino posti vacanti e disponibili, nel limite
delle assunzioni annuali autorizzate.
Precisiamo che, dopo il concorso e l’inserimento in due
distinte graduatorie, il percorso dei vincitori abilitati e di quelli non
abilitati si differenzia:
i vincitori abilitati vengono subito assunti in ruolo e
sottoposti al periodo annuale di prova in servizio;
i vincitori non abilitati sono assunti con contratto a tempo
determinato, stipulato con l’USR cui
afferisce l’istituzione scolastica scelta e completano il percorso
universitario e accademico abilitante di formazione iniziale, con oneri a loro
carico. Superata la prova finale del citato percorso, i vincitori conseguono
l’abilitazione all’insegnamento e sono, conseguentemente, assunti a tempo
indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio (tali
aspiranti, dunque, vengono immessi in ruolo l’anno successivo a quello di
assunzione dalle GM, dopo il conseguimento dell’abilitazione).
Bisogna evidenziare che il percorso universitario e
accademico abilitante di formazione iniziale è diverso per i docenti che
partecipano al concorso con 24 CFU/CFA ovvero almeno 30 CFU/CFA e per quelli
che partecipano con 3 anni di servizio.