29/07/2022

Supplenze ATA 2022/2023: posti disponibili da coprire. Come avverranno le convocazioni

É in arrivo la circolare annuale che riporta le istruzioni per il conferimento delle supplenze dell'imminente anno scolastico 2022/2023. Una nuova nota che però, per il personale ATA, ripropone le disposizioni già applicate lo scorso anno e quelle del vecchio regolamento DM 430 del 2000. Il Ministero dell'Istruzione ha redatto la bozza della circolare che sarà prossima alla pubblicazione. 


L'ordine che si seguirà per le supplenze sarà: prima, seconda e terza fascia. 


Si utilizzano le graduatorie permanenti provinciali  per titoli di cui all'articolo 554 del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D. M 19.04.2001, n.75. 

Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie annuali permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui l'articolo 554 del D.L. vo n. 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001 n.75 e del D.M 24.3.2004, n.35, le eventuali , residue disponibilità sono assegnate, dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie d'istituto. 


Sarà possibile accettare un'altra supplenza al 31 agosto o 30 giugno pure avendone già una, purché si tratti di profilo differente. 


Si può inoltre lasciare  uno spezzone orario per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero. Il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo. 


Il divieto per le seguenti supplenze brevi resta invariato: 

  • per il personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di 3 posti
  • per il personale appartenente al profilo di assistente tecnico 
  • per il personale appartenete al profilo di collaboratore scolastico, per i primi 7 giorni di assenza. Tale divieto è parzialmente derogato dall'articolo 1, comma 602, della legge 27.12.2017 n.205, con la quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali 'possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della citata legge n.662 del 1996, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza. 


L'unica novità prevista (solo in parte), sono le supplenze sui posti ex LSU. Si attende ancora la terza procedura assunzionale di 590 unità di personale ex LSU, che dovrebbe avvenire il prossimo Settembre. 


Soltanto 10.116 le immissioni in ruolo per il personale ATA, su un totale di oltre 27 mila. Le scuole dovranno quindi fare ricorso a migliaia di supplenti anche nel nuovo anno 2022/2023 per consentire il regolare svolgimento delle attività didattiche. 

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