18/03/2022

Concorso straordinario bis docenti con servizio: bando atteso ad aprile, requisiti di accesso, in cosa consiste la prova, abilitazione e ruolo

Nuovo concorso straordinario 2022: previsto dal Decreto Sostegni bis, avrebbe dovuto concretizzarsi entro dicembre 2021 e avviare i vincitori verso l’anno di formazione e quindi il ruolo ma dal Ministero non è arrivata alcuna notizia. Motivo per cui la politica ha inserito nel Decreto Mille proroghe la data del 15 giugno 2022 come termine ultimo per lo svolgimento della prova scritta e rimandato al prossimo anno scolastico la formazione.

Si è svolto il 15 marzo l’incontro tra Ministero e sindacati per l’informativa sul decreto che porterà alla pubblicazione del bando di un nuovo concorso straordinario, che copra i posti rimasti disponibili delle immissioni in ruolo 2021/22. Straordinario perché riservato esclusivamente a docenti in possesso di determinati requisiti di servizio per l’accesso.

Quanti saranno i posti a disposizione?

Circa 14.000, tutti per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Il Ministero sta concludendo la ricognizione, ma probabilmente non saranno interessate tutte le classi di concorso e non in tutte le regioni.

La procedura non è prevista per infanzia e primaria, né per i posti di sostegno.

Possono partecipare sia i docenti precari che di ruolo, purché in possesso dei requisiti richiesti. Sono esclusi

  • i docenti che sono stati assunti dalla procedura art. 59 comma 4 del Decreto sostegni bis da prima fascia GPS ed elenco aggiuntivo, a prescindere dalla tipologia di posto su cui sono stati assunti (se sostegno o classe di concorso)

Come individuare le classi di concorso interessate

I posti saranno banditi a livello regionale, per cui bisogna sommare in ogni regione le supplenze attribuite quest’anno da GaE e GPS fino al 31 agosto 2022. Quelli – al netto delle sottrazioni da fare – sono i posti che costituiranno il nuovo concorso.

L’unica indicazione ufficiale finora emersa riguarda le classi di concorso STEM A020, A026, A027, A028, A041 per le quali potrebbero essere disponibili circa 4.000 posti. In una informativa dello scorso novembre infatti il Ministero aveva comunicato che erano  6633 i posti residui. Di questi 1.685 sono stati banditi per il nuovo concorso STEM, per cui al concorso straordinario potrebbero rimanere circa 4.000 posti.

Il Ministero pubblicherà l’apposito allegato con la distribuzione dei posti per classe di concorso e regione.

La timeline prevede

  • bando ad aprile 2022
  • 30 giorni di tempo per presentare la domanda su istanze online
  • formazione commissioni
  • convocazione candidati
  • svolgimento prova orale entro il 15 giugno
  • incarico a tempo determinato per i vincitori dal 1° settembre 2022
  • formazione in collaborazione con le Università (40 ore, 5 CFU) + anno di prova e formazione nell’anno scolastico 2022/23
  • assunzione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2023

N.B. Naturalmente uno o più di questi elementi, a partire dalla pubblicazione del bando, potrebbero subìre delle variazioni.

Si consideri anche che, poiché la convocazione è affidata alla singola commissione – che come al solito lavora senza esonero dal servizio – essa potrebbe tempestiva per alcune classi di concorso e regioni e andare più alle lunghe per altre. Il tutto dipende poi dal numero dei partecipanti.

L’obiettivo però rimane per tutti poter garantire le graduatorie in tempo utile per la supplenza finalizzata al ruolo dal 1° settembre 2022.

Si può già presentare la domanda?

No, non ancora. E’ necessario attendere il relativo decreto in Gazzetta ufficiale.

Si pagherà per parteciperà?

Sì, si pagherà una tassa indicata come “contributo di segreteria”. Introdotta dalla legge 107/2015, in analogia ai concorsi precedenti, potrebbe essere di 10 euro.

Le eventuali spese di viaggio e pernottamento per lo svolgimento della prova eventualmente in regione diversa dalla propria sono a carico dei partecipanti.

Chi può partecipare?

Possono partecipare i docenti che possano vantare

  • a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente
  • non aver partecipato alle procedure di cui al comma 4 del medesimo articolo 59 o, pur avendo partecipato, non essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, finalizzato all’immissione in ruolo, ai sensi del medesimo comma
  • c. avere svolto, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di accesso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente entro il termine per la presentazione della domanda al concorso.

Il servizio svolto su posto di sostegno, anche senza titolo di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermi restando titolo di accesso e anno di servizio specifico.

Serve l’anno di servizio specifico (su posto comune, non su sostegno) per la classe di concorso per cui si partecipa.

Le annualità previste per l’accesso valgono solo se svolte nella scuola statale, anche in gradi di scuola diversa o su posto di sostegno anche senza specializzazione (cioè si possono far valere due anni su sostegno e uno su disciplina, ma non tre su sostegno per abilitarsi nella classe di concorso).

Sarà possibile far valere anno scolastico 2021/22.

Il conteggio delle cinque annualità prevede infatti

  • 2017/18
  • 2018/19
  • 2019/20
  • 2020/21
  • 2021/22

Cosa si intende per annualità di servizio:

L’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99 indica cosa si debba intendere con la previsione dettata in merito dall’articolo 489, comma 1, del D.lgs. 297/94:

Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”

Quindi ognuna delle tre annualità utilizzate deve avere una di queste due caratteristiche. Per l’anno scolastico 2021722, poiché verosimilmente il bando dovrebbe essere pubblicato ad aprile, sarà possibile partecipare solo se sono stati raggiunti i 180 giorni di servizio entro la scadenza per la presentazione della domanda.

L’annualità di servizio può essere fatta valere anche se il contratto è stato di poche ore, o si tratta di annualità svolte in altro grado di istruzione, ad es. due anni alla primaria e uno alla secondaria specifico per la classe di concorso richiesta.

Quindi serve l’anno di servizio specifico per la classe di concorso per cui si partecipa. Le annualità previste per l’accesso valgono solo se svolte nella scuola statale, anche in gradi di scuola diversa o su posto di sostegno anche senza specializzazione (cioè si possono far valere due anni su sostegno e uno su disciplina, ma non tre su sostegno per abilitarsi nella classe di concorso.

La prova disciplinare sarà selettiva?

No, non ci saranno punteggi minimi perché possa intendersi superata. La commissione avrà a disposizione 100 punti per la valutazione, sulla base di un Quadro di riferimento.

Chi entra in graduatoria?

I candidati che, in base al punteggio conseguito alla prova orale (max 100 punti ) + il punteggio dei titoli (max 50 punti) si colloca all’interno dei posti a bando per quella classe di concorso nella regione scelta.

Ancora da stabilire se gli altri candidati verranno comunque inseriti in graduatoria, per permettere a scorrimento il recupero dei posti dei docenti che rinunceranno, che altrimenti rimarrebbero vuoti.

Come si svolgerà la prova disciplinare?

Il Ministero propone che la prova sia orale.

La prova dura al max 30 minuti e valuta le competenze disciplinari, nonché la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese per i quali la prova si svolge interamente in lingua.

Le commissioni predispongono le tracce, pari a tre volte il numero dei candidati convocati nella singola sessione.

Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, all’atto dell’effettuazione della prova medesima. Le tracce estratte non sono utilizzabili per i successivi sorteggi.

Per quante classi di concorso si potrà partecipare?

Solo una

Per quante regioni si può partecipare?

Solo una

Quando si svolgerà la prova?

Il testo del Decreto Milleproroghe dice che la prova dovrà essere svolta “entro il 15 giugno 2022”. Considerato che i posti non sono stati resi disponibili per la mobilità, la previsione dovrebbe essere rispettata.

Svolta la prova orale,  il docente ottiene l’abilitazione all’insegnamento per quella classe di concorso?

NO. La bozza prevede che l’abilitazione si ottenga solo “all’atto della conferma in ruolo”. Quindi bisogna rientrare in graduatori poi completare tutto il percorso previsto dalla procedura concorsuale, compreso l’anno di formazione e il relativo esame, per potersi considerare abilitati e in ruolo.

Sarà possibile svolgere sia il concorso ordinario che il nuovo straordinario?

Secondo l’attuale normativa non ci sono impedimenti. Non è possibile limitare le possibilità di assunzione in ruolo.

Sarà possibile partecipare anche alla procedura straordinaria per l’abilitazione, con domanda presentata entro il 15 luglio 2020?

Si ritiene non ci siano impedimenti in tal senso, anche se il Ministero non ha ancora comunicato nessuna data per lo svolgimento di questa procedura.

Docenti entrano in graduatoria, come si accede al ruolo?

I candidati vincitori (corrispondenti al numero dei posti a bando) collocati in posizione utile in graduatoria partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione in collaborazione con le Università.

In cosa consiste il percorso di formazione? Chi lo paga?

A pagarlo dovranno essere i corsisti. Potrà essere svolto in collaborazione con le Università e avrà come obiettivo quello di “integrare le competenze professionali”. Si concluderà con una prova finale.

Si tratta, nella proposta del Ministero, di 40 ore di formazione per un totale di 5 CFU.

Come si arriverà al ruolo

Nel 2022/23 i vincitori  saranno assunti a tempo determinato. Nel frattempo frequenteranno uno specifico corso di formazione che si concluderà con una prova orale e come di consueto, l’anno di formazione e prova.

Superati questi due ostacoli, saranno assunti in ruolo giuridicamente ed economicamente dall’anno scolastico 2023/24.

Quanto dureranno le graduatorie?

Fino all’assunzione di tutti i vincitori, quindi sono ad esaurimento.

N.B. Le indicazioni di questo articolo sono ricavate dalla BOZZA di regolamento, potranno ancora esserci modifiche.

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