
24/04/2023
Immissioni in ruolo 2023: graduatorie concorso 2020 scorrono anche per idonei ma vincolo triennale nuovamente attivo
Immissioni in ruolo anno scolastico 2023/24; potrà essere un
anno fortunato per i docenti che potranno accedere al meritato ruolo dallo
scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario 2020. Entro l’estate
infatti tante graduatorie saranno state finalmente pubblicate e il mancato
completamento di altri successivi concorsi renderanno le renderanno utili per
il ruolo a copertura di tutti i posti vacanti autorizzati.
La Graduatoria di merito del concorso 2020 stilata ai
sensi del D.lgs. 59/2017, prima delle modifiche apportate dal DL 73/2021, avrà
validità biennale a decorrere dall’anno scolastico successivo alla
pubblicazione della stessa.
Quindi per le assunzioni 2023/24 tutte le graduatorie del
concorso 2020 sono ancora valide e possono essere autorizzate anche oltre il
numero dei posti banditi, sia per infanzia primaria che secondaria.
Il DL n. 36/2022 convertito in legge n. 79/2022 all’articolo
47/11 ha disposto l’integrazione delle GM con gli idonei, ossia con coloro i
quali superano le prove concorsuali ma non rientrano nel numero dei posti
banditi.
Pertanto, fermo restando il diritto dei docenti vincitori ad
essere assunti anche dopo la scadenza del biennio, le GM del concorso
ordinario 2020 sono state integrate con i candidati che non sono rientrati nel
numero dei posti banditi ma hanno superato tutte le prove concorsuali.
La richiesta dei docenti idonei è quella di trasformare le
graduatorie del concorso 2020 in una graduatoria ad esaurimento, poiché è
innegabile sia stato accertato il merito tramite il superamento delle prove e
che la posizione in graduatoria è influenzata anche da altri fattori, come lo
svolgimento pregresso di servizio o il possesso di titoli che hanno un’alta
valutazione pur non essendo strettamente attinenti all’insegnamento.
Le graduatorie di merito, stilate al termine delle procedure
concorsuali, spiegano i docenti interessati – sarebbero circa 40.000 gli idonei
del concorso ordinario secondaria 2020, 60 mila da tutti i concorsi, esclusi
Stem 2021 e Stem 2022 – “hanno purtroppo validità biennale a decorrere
dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse, perdendo
efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e
comunque alla scadenza del predetto biennio (art. 7/1 del D.lgs. 59/17). Si
chiede quindi che dalle suddette graduatorie di merito regionali si continui ad
attingere per assegnare per scorrimento le cattedre di ruolo, fino
all’esaurimento della stessa graduatoria, indipendentemente da quanto tempo
occorra affinché si esaurisca. È giusto che gli idonei al ruolo, godano dello
stesso trattamento riservato agli idonei degli anni passati”.
Al momento questo intervento normativo non è stato messo in
atto perché la tutela degli idonei per le assunzioni 2023 c’è. Si tratterà poi di
intervenire in un passaggio successivo. Ne parla sulla sua pagina Facebook
Mario Pittoni responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega, già
presidente della commissione Cultura al Senato.
“1) Lo scorrimento delle GM è previsto appunto quando non
si mettono in campo altre soluzioni. Per le prossime assunzione si è infatti
deciso di puntare principalmente sugli idonei dei concorsi ordinari; 2) La
conversione delle GM in graduatorie ad esaurimento è un passaggio successivo,
ancora in corso di valutazione.”
Sulla base del decreto PA n. 44 del 22 aprile 2023 il
vincolo triennale, derogato per i neoassunti 2002, torna in essere per i
neoassunti dal 2023/24.
“A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, i docenti
destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6, possono
chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in
altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo
determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni
scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto
il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le
situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero“.
N.B. Il Decreto dovrà adesso essere sottoposto
all’iter parlamentare per la trasformazione in legge entro 60 giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.